Pubblico impiego: l’elemento perequativo rientra nell’imponibilità contributiva

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici del triennio 2019/2021 (INPS, messaggio INPS 1 agosto 2023, n. 2853).

L’INPS ha dato ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle  disposizioni contrattuali relative al triennio 2019/2021.

In effetti, la voce retributiva “elemento perequativo” è stata introdotta da specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

In seguito, come indicato nelle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici rinnovati per il triennio 2019/2021 e secondo le decorrenze indicate, è stata disciplinata la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento del medesimo elemento nello stipendio tabellare.

Ora l’INPS conferma l’imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici, della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione sociale vita (Gestione ex ENPDEP) (lo aveva già chiarito nel messaggio n. 3224/2018). Viene anche confermata l’assoggettabilità dell’elemento perequativo conglobato anche alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Con l’occasione, l’Istituto rammenta, inoltre, che la maggiorazione del 18% della base pensionabile, prevista dall’articolo 43 del D.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), ha una valenza tassativa, ricomprendendo solo determinate voci retributive.

L’elemento perequativo conglobato è da considerarsi valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile, a partire dalle date indicate dai vari contratti collettivi nazionali per il triennio 2019/2021, dal momento che tale riassorbimento è stato previsto direttamente dall’articolo 1, comma 440, lettera b), della Legge n. 145/2018, demandando ai menzionati contratti collettivi nazionali le modalità di tale riassorbimento.

Tali date sono:

– articolo 47 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 9 maggio 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia a decorrere dal 1° luglio 2022);
– articoli 3, 6, 9, 12 del CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto “Istruzione e ricerca”, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° febbraio 2023);
articolo 76 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto il 16 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL (ossia dal 1° gennaio 2023);
articolo 97 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, sottoscritto il 2 novembre 2022, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL (ossia dal 1° dicembre 2022).